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Iniziativa popolare federale «Per la libertà e l’integrità fisica»

 

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2bis

2bis Gli interventi nell’integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso. La persona interessata non può essere punita né subire pregiudizi sociali o professionali per aver rifiutato di dare il suo consenso.

Art. 197 n. 12[2]

12. Disposizione transitoria dell’art.10 cpv. 2bis (Diritto all’integrità fisica e psichica)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 10 capoverso 2bis al più tardi entro un anno dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.

 

[1]   RS 101

[2]   Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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